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Come avviene la Donazione

Quando avviene la donazione

Il prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto avviene solo dopo che sia stata accertata la morte di una persona.

I donatori di organi sono persone di qualunque età che muoiono in ospedale nelle unità di rianimazione.

La morte può verificarsi a causa di una lesione irreversibile del cervello (dovuta a emorragia, trauma cranico, aneurisma ecc.) o di un prolungato arresto cardiaco, che abbiano prodotto la totale distruzione delle cellule cerebrali.

Quando la morte avviene per la cessazione di tutte le attività cerebrali, è possibile mantenere artificialmente la circolazione del sangue e la respirazione della persona deceduta conservando attivi, per un tempo limitato, i suoi organi.

La certificazione di avvenuta morte viene effettuata, a termini di legge, da una commissione formata da tre specialisti:

  1. un medico legale
  2. un rianimatore
  3. un neurologo

Essi eseguono accertamenti clinici per stabilire, per almeno sei ore consecutive, la contemporanea assenza di riflessi cerebrali quali reazioni agli stimoli dolorifici, respiro spontaneo, stato di coscienza, qualsiasi attività elettrica del cervello.

Gli organi prelevati vengono assegnati in base alle condizioni di urgenza e alla compatibilità clinica e immunologica delle persone in attesa di trapianto.

Anonimato, Gratuità, Rispetto

Non è possibile conoscere il nome del donatore né quello del ricevente in quanto la Legge garantisce l’anonimato di entrambi.

È illegale comprare o vendere organi umani: la donazione è sempre volontaria, gratuita e anonima.

I costi del trapianto sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

Gli organi e i tessuti sono prelevati nel più grande rispetto del defunto.

Dopo il prelievo, il corpo del defunto è a disposizione della famiglia per le procedure relative alla sepoltura.

Sicurezza e Qualità

La qualità e la sicurezza nelle fasi di donazione, analisi, lavorazione, conservazione e distribuzione dei tessuti e delle cellule umane a scopo di trapianto sono assicurate da leggi nazionali (Decreti Legislativi 191/2007 e 16/2010) e da una serie di linee guida e protocolli tecnici.

Gli standard di qualità e sicurezza, condivisi dai Paesi europei, sono garantiti ad esempio da un programma di ispezioni presso gli Istituti dei Tessuti, da un sistema codificato di notifica di eventi e reazioni avverse gravi e dalla completa tracciabilità dei tessuti dal momento della donazione sino a quello del trapianto.

Banche dei tessuti

Esiste la possibilità di conservare i tessuti in vere e proprie “banche”, da dove vengono poi distribuiti allo scopo di trapianto.

Questo prezioso “deposito” è possibile perché i tessuti possono essere mantenuti intatti grazie a sistemi di conservazione che non ne alterano minimamente la struttura. Purtroppo, non si può fare altrettanto con gli organi da trapiantare, perché questi si deteriorano in tempi brevissimi.

Assicurazioni di Qualità per le Banche dei Tessuti

Le banche dei tessuti sono delle strutture sanitarie pubbliche che hanno il compito di conservare e distribuire i tessuti che verranno trapiantati, certificandone l’idoneità e la sicurezza secondo quanto stabilito dall’art. 15 della legge 91/1999, che organizza il sistema dei trapianti in Italia.

Le Banche sono una fonte di garanzia in quanto assicurano la tracciabilità (cioè la possibilità di conoscere da dove, quando e come è stato prelevato), la qualità, l’idoneità e la sicurezza dei tessuti.

Controlli Post-Trapianto

A differenza di quanto avviene per gli organi, il trapianto di tessuti non contempla alcun rischio di rigetto poiché non è necessario che vi sia compatibilità tra donatore e ricevente.